Per l’applicazione del concordato, disciplinato dall’articolo 7 della Finanziaria 2003, resta da chiarire se la congruità del contribuente, condizione per accedere alla definizione mediante forfait (300 o 600 euro), vada considerata rispetto alla situazione complessiva del soggetto interessato, come chiarito in relazione al condono tombale dalla circolare dell’agenzia delle Entrate n. 12/E, o se si può pervenire a una conclusione diversa.
Sarebbe possibile anche sostenere che l’imprenditore congruo definisce con il forfait il reddito d’impresa e se, contemporaneamente, è socio di una società di persone non congrua potrà eventualmente definire il maggior reddito di partecipazione derivante dalla definizione della società con i criteri ordinari.
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