Una recente circolare delle Entrate prende in considerazione le problematiche attinenti la gestione del procedimento di accertamento con adesione, il contraddittorio e le eventuali inadempienze da parte dei contribuenti. Il mancato pagamento di una rata, come ormai è pacifico, non determina automaticamente la decadenza dal beneficio concesso ma costituisce violazione punibile ai sensi dell’art. 13 del dlgs n. 471 del 1997 che prevede, in via generale, la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato nel termine previsto. Qualora il ritardo nel pagamento sia inferiore a 15 giorni, è addirittura applicabile la disposizione che prevede la riduzione della sanzione a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Circolare Entrate n° 65 del 28 Giugno 2001.
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