Concordato fallimentare e reddito d’impresa: i criteri per il residuo attivo dopo il ‘rientro in bonis’

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 31973 del 9 dicembre 2025 ha fornito un importante chiarimento in tema di determinazione del reddito d’impresa nel periodo compreso tra l’apertura e la chiusura della procedura concorsuale, con particolare riferimento all’ipotesi di concordato fallimentare e successivo rientro in bonis del debitore.
La pronuncia si inserisce nell’ambito dell’applicazione dell’art. 183, comma 2, del TUIR, in relazione alla determinazione del reddito d’impresa nel periodo della procedura di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) o di liquidazione coatta amministrativa.

Il principio di diritto della Cassazione
In caso di chiusura della procedura a seguito di concordato e rientro in bonis del debitore, la Corte ha precisato che il residuo attivo, su cui calcolare la differenza con il patrimonio netto iniziale dell’impresa o della società, deve essere determinato tenendo conto delle passività non ancora soddisfatte, ma destinate a essere adempiute in esecuzione del programma concordatario.
Secondo la Cassazione, infatti, tali passività non possono considerarsi automaticamente soddisfatte per effetto dell’omologazione del concordato.

Questo il principio di diritto:
“In tema di determinazione del reddito d’impresa relativamente al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della procedura di fallimento (ora liquidazione giudiziale) ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso di chiusura della procedura a seguito di concordato, con rientro in bonis del debitore, il residuo attivo, sulla base del quale calcolare la differenza con il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento, deve essere determinato tenendo conto delle passività non ancora soddisfatte, ma da soddisfare in esecuzione del programma concordatario, non potendosi ritenere che tale soddisfacimento derivi già di per sé dall’omologazione del concordato.”

Il principio ribadisce la necessità di considerare le passività ancora da adempiere secondo il piano concordatario, evitando automatismi che colleghino l’omologazione del concordato alla definitiva estinzione delle obbligazioni.

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