La fissazione del termine per l’adesione al concordato è stata fissata il 16 marzo 2004.
Viene eliminata la disposizione che prevedeva, per i soggetti che effettuano l’adeguamento in dichiarazione alla soglia dei ricavi minimi prevista per il primo periodo di applicazione del concordato (2003), l’esenzione da tassazione della quota di reddito d’impresa o lavoro autonomo che eccede quello dichiarato per il 2001, aumentato del 7 per cento.
La disposizione, in effetti, risultava iniqua perché favoriva solo i soggetti che, per il 2003, si sarebbero adeguati in dichiarazione ai ricavi o compensi attesi (pari a quelli 2001 aumentati del 9%), mentre risultavano esclusi dal beneficio i contribuenti che “naturalmente” avrebbero raggiunto la soglia minima di ricavi o compensi richiesta per l’adesione.
Rimane confermata, invece, la tassazione separata del 23 e 33% per l’imponibile 2003 e 2004 in relazione all’eccedenza rispetto al reddito d’impresa o lavoro autonomo dichiarato per il 2001.


