Sono ammessi alla definizione automatica anche gli imprenditori agricoli titolari «esclusivamente» di reddito agrario, in base all’articolo 29 del Dpr 917/86 (Tuir), e le imprese di allevamento che rientrano nell’art. 78 dello stesso testo unico. L’articolo 6 del decreto emanato dal ministro dell’Economia, datato 28 febbraio 2003 fissa, come stabilito dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art.7, gli importi da versare per la definizione in relazione all’ammontare del volume d’affari conseguito per ciascuna annualità. I soggetti agricoli esonerati possono definire ciascuna delle annualità interessate pagando 75 euro.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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