Nel concetto di circolazione, ai fini dell’applicabilità della disciplina sull’assicurazione obbligatoria r.c.a., rientrano tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere con le sue proprie modalità (nella specie, si è ritenuto che rientri nell’operatività della garanzia r.c.a. il sinistro provocato, per un’errata manovra del braccio meccanico, da un’autogrù posizionata e attiva su strada pubblica).
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 29-04-2015, n. 8620 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


