Una sentenza della Suprema Corte ha stabilito che non è configurabile di per sé il reato di falso in bilancio se questo viene effettuato con l’unica finalità di frodare il fisco. I giudici hanno infatti ritenuto che l’art. 2621 del Codice Civile costituisca presidio a difesa dell’interesse della società, dei soci e creditori ma non dell’interesse fiscale.
Corte di Cassazione, V Sez. Penale, sentenza n° 31953 dep. 28 agosto 2001.
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CON LA SOLA EVASIONE DI TRIBUTI NON SCATTA IL FALSO IN BILANCIO
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