Il concordato preventivo non frena la verifica o l’ispezione documentale né l’accertamento bancario.
È questo quanto pare di cogliere dalla lettura dell’elaborato normativo in contrappeso con la circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004 con la quale si è intervenuti a dare un primo segnale operativo a quanti si accingono, professionisti in testa, a prendere familiarità con il nuovo istituto.
La circolare sul punto non fa altro che parafrasare il dettato normativo di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 33 della legge n. 326 del 2003.
Nessun accertamento analitico-induttivo, compreso quello basato sugli studi di settore è attivabile allorquando esistano attività non dichiarate o non sussistano passività anche sulla base di presunzioni purché gravi, precise e concordati.
Nessun accertamento induttivo è inoltre possibile in presenza di elementi di particolare incisività ai sensi delle lettere a), d) e d-bis) del comma 2 della medesima disposizione.


