Entro il 1° settembre 2003 i datori di lavoro devono comunicare al settore ispezioni della Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio, il numero dei dipendenti che, in una o più settimane tra quelle che cadono nel periodo tra il 29 aprile – 29 agosto 2003, hanno superato le 48 ore di attività attraverso prestazioni di lavoro straordinario.
L’obbligo interviene sempre nel caso in cui, nell’unità produttiva considerata ci siano occupati più di 10 dipendenti.
Secondo l’articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 66/2003, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 dello stesso decreto (durata massima dell’orario di lavoro e relativi adempimenti) ai lavoratori la cui durata dell’orario, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi.
Esempio: dirigenti, personale direttivo, manodopera familiare, i lavoratori del settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose; le prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.
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COMUNICAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO
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