Ai fini della comunicazione finanziamenti/capitalizzazioni è previsto l’esonero per i contribuenti che adottano il regime di contabilità, il regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011), il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011) ed il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 388 del 2000).
L’obbligo però sussiste in ogni caso per le imprese che, seppur in contabilità semplificata o che adottano uno degli altri regimi contabili indicati, sono dotate di un conto corrente dedicato all’attività.
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