La comunicazione ai soci prelazionari delle offerte pervenute da terzi e relative all’acquisto di quote o azioni deve indicare tutti gli elementi dell’offerta pervenuta dal terzo, ivi compresa la sua identità, in modo da consentire ai soci preesistenti di effettuare, oltre alla mera valutazione economica, anche una valutazione sull’opportunità di consentire o meno l’ingresso nella società di un nuovo socio.
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