Il Ministero della Giustizia, con la Circolare 1 settembre 2017 relativa alla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, ha rettificato la precedente circolare del 3 ottobre 2016 sull’ammissione alla procedura dei crediti vantati da avvocati che esercitano la professione in forma associata.
All’esito di apposita interlocuzione interna, si legge nella Circolare, “si è pervenuti alla conclusione per cui debbano essere ammessi alla procedura di compensazione in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 778, della legge n. 208/2005, tutti gli avvocati, anche ove esercenti la professione in forma associata o societaria“.


