Viola il codice deontologico l’avvocato che omette di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, in quanto viene meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d.
Il rapporto fiduciario, quale è quello fra l’avvocato ed il cliente, infatti, "non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito".
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 10 maggio 2016.


