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Commercio elettronico e piattaforme on line – In vigore il Regolamento (UE) 2019/1150 – Nuove regole di equità e trasparenza per gli utenti commerciali

Garantire scambi equi e trasparenti attraverso un ambiente web affidabile, un sistema di gestione dei reclami e mediatori per la risoluzione delle controversie. E’ l’obiettivo del nuovo regolamento UE 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (pubblicato sulla GUUE n. L 186 del 11 luglio 2019).

Le piattaforme digitali si sono da tempo create uno spazio di notevole importanza nell’ambito del commercio elettronico. Partendo da questo indubitabile assunto e dalla constatazione che in svariate occasioni gli utenti “business” di questi servizi hanno lamentato un deficit di chiarezza e trasparenza, specialmente con riferimento ai termini ed alle condizioni del servizio per l’utenza, la UE si è prefissa l’obiettivo di migliorare queste situazioni di deficit ed assicurare la possibilità di avvalersi di idonei meccanismi di ricorso in ambito comunitario.

A tali esigenze risponde, IL legislatore comunitario risponde con il citato regolamento (UE) 2019/1150.

Il provvedimento rafforza le tutele dell’utente “business” e delle imprese clienti, obbligando le piattaforme online ad una maggiore trasparenza nella definizione dei termini e delle condizioni di fornitura dei servizi d’intermediazione.

Per “utente commerciale“, secondo quanto stabilito all’art. 2, comma 1, n. 1), del Regolamento (UE) 2019/1150, si intende: “un privato che agisce nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale“.

I destinatari di questo regolamento sono: i “servizi di intermediazione on line” ed i “motori di ricerca on line“. Non rilevano il luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi né la legge ad essi applicabile. I servizi inoltre devono essere forniti o essere proposti a utenti commerciali o a utenti titolari di siti web aziendali con luogo di stabilimento o di residenza nella UE, che si avvalgano dei predetti servizi di intermediazione “on line” o motori di ricerca “on line” per proporre i propri prodotti o servizi ai consumatori comunitari (art. 1).

Nel primo gruppo di destinatari (servizi di intermediazione on line) rientrano le piattaforme che vendono on line conto terzi, gli stores di applicazioni software, i sempre più diffusi sistemi di comparazione di prezzi o tariffe ed i social media usati per finalità professionali.

Del secondo gruppo, invece, fanno parte i classici motori di ricerca sul web.

Sono esclusi dal novero dei soggetti a cui si applica questo regolamento i servizi di pagamento on line, gli strumenti di pubblicità on line e gli scambi pubblicitari on line, che non sono destinati ad agevolare transazioni dirette e che non implichino una relazione contrattuale con la platea dei consumatori.

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e si applicherà a partire dal 12 luglio 2020.

Per scaricare il testo del Regolamento (UE) 2019/1150 clicca qui.

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