I Dottori Commercialisti devono provvedere, entro il 15 dicembre 2015, al versamento delle eccedenze eventualmente dovute rispetto ai contributi minimi (soggettivo e integrativo).
L’eccedenza del contributo soggettivo e’ calcolata applicando l’aliquota variabile scelta sul reddito netto professionale (fino al tetto massimo previsto) e detraendo il contributo minimo. L’eccedenza del contributo integrativo e’ invece calcolata applicando al volume di affari l’aliquota del 4% e sottraendo la contribuzione minima se dovuta.


