La legge di stabilità 2015 aveva introdotto delle agevolazioni concesse dalle casse previdenziali private (ad esempio quelle dei professionisti) per gli investimenti a medio-lungo termine nei settori infrastrutturali. Il credito è pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive nella misura del 26% e l’importo di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%.
L’Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione n.92/E del 13 ottobre 2016 ha fornito alcuni chiarimenti.
È precisato che:
- il credito d’imposta è commisurato alle somme effettivamente versate e non anche a quelle solamente sottoscritte;
- se si verificano rimborsi anticipate per quote investite prima del 2015 non occorre reinvestire (obbligo presente per gli acquisti effettuati dal 2015 in poi);
- per gli investimenti in società in fase di start up, occorre verificare che più della metà dei proventi della società riguardino progetti per investimenti infrastrutturali.
Fonte: risoluzione n. 92/E del 13 ottobre 2016 dell’Agenzia delle Entrate.


