Assumono particolare rilevanza i chiarimenti sulla disciplina contenuta nell’articolo 4 della legge n. 448 del 2001. Secondo questa norma è possibile affrancare le riserve e i fondi in regime di sospensione d’imposta, presenti nel bilancio o nel rendiconto di esercizio in corso al 31 dicembre 2001, con il pagamento di una tassa sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento. I fondi e le riserve in sospensione d’imposta, in generale, sono poste di patrimonio netto la cui tassazione è rinviata al momento della distribuzione, oppure al momento in cui si verifica uno dei presupposti – espressamente previsti da una norma – che determinano il venir meno del regime di sospensione.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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COME AFFRANCARE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
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