Il rappresentante legale con potere di ingerenza sa degli illeciti, il suo ruolo non è di “facciata” ed è responsabile di omessa dichiarazione in concorso con l’amministratore di fatto.
Laddove il reato fiscale sia commesso nell’interesse di una società, la “testa di legno” può rispondere dell’illecito anche a titolo di dolo eventuale, poiché chi accetta la carica di legale rappresentante ne accetta anche i rischi connessi. A chiarirlo la terza sezione penale della Cassazione con sentenza n. 1590, dello scorso 16 gennaio.


