Con l’avvicinarsi dei termini previsti per l’approvazione del bilancio di molte società a responsabilità limitata, vogliamo ricordare che l’obbligo del collegio sindacale non scatta solo quando lo stabilisce l’atto costitutivo o quando il capitale sociale non è inferiore a 200 milioni di lire (100.000 euro dal 2001) ma anche quando vengono superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni di lire;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
E’ opportuno che la nomina dei sindaci venga già inserita nell’ordine del giorno dell’assemblea che approva il bilancio.


