Con circolare 54/E del 19 giugno 2002, l’agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per individuare l’esercizio di competenza nel quale dedurre fiscalmente gli onorari del collegio sindacale. Nella pratica corrente, il compenso, unitariamente considerato, veniva dedotto civilisticamente e fiscalmente nell’esercizio a cui si riferiva l’attività dello stesso collegio. Questo comportamento sembra però non corretto.La circolare 54/E del 19 giugno 2002 fa riferimento all’articolo 75 del Tuir, comma 2, lettera b, e – in particolare – al principio secondo cui le «spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate». Di conseguenza, per procedere alla corretta deduzione nell’esercizio di competenza si deve suddividere il compenso in base alle funzioni svolte dal collegio sindacale, e cioè in relazione: alle funzioni ultimate nel corso dell’esercizio e alle funzioni ultimate nell’esercizio successivo.
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COLLEGIO SINDACALE – ONORARI A DEDUCIBILITA’ VARIABILE
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