La circolare ministeriale n. 54/E del 19/06/02 porta in evidenza un ulteriore contrasto (o non uniformità) tra codice civile e Tuir. I compensi corrisposti al collegio sindacale per le attività relative a un esercizio sociale sono deducibili in due periodi di imposta. Una parte della prestazione è resa in un esercizio e la restante nel successivo. I principi di competenza civilistica e fiscale possono divergere con diverse conseguenze per l’imputazione a conto economico e la deducibilità delle spese. Fermo restando che anche al caso in esame si applica il criterio generale previsto per le prestazioni di servizi e quindi la deducibilità nell’esercizio di ultimazione della prestazione, l’Agenzia ritiene opportuno suddividere in tre parti il compenso pattuito ( a seconda che si riferisca alle verifiche trimestrali, al controllo di bilancio oppure alla partecipazione alle riunioni societarie) e valutare per ciascuna componente la data di ultimazione della prestazione.
(Fonte: Italia7Oggi)
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COLLEGIO SINDACALE, COMPENSI AI SINDACI IN DUE TEMPI
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