L’art. 4, comma 4 della legge 3 ottobre 2001 n. 366 prevede che al collegio sindacale, (come agli altri organi di controllo eventualmente previsti per le società per azioni e cioè il consiglio di sorveglianza e il comitato di controllo) nei casi in cui si ravvisino fondati sospetti di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori, verrà concesso di denunciare questi ultimi al tribunale con un procedimento che dovrebbe in qualche modo avvicinarsi a quello attualmente previsto dall’art. 2409 del codice civile. Attualmente invece il collegio sindacale potrebbe soltanto denunziare le irregolarità riscontrate al pm per sollecitarne l’intervento ai sensi dell’art. 2409. Con la denuncia diretta verrebbero estesi all’organo di controllo quei poteri che attualmente il codice civile dispone alle minoranze qualificate dei soci (1/10 del capitale sociale) e al pubblico ministero.
(Fonte: ItaliaOggi)
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