Per le co.co.co. dal 1° gennaio 2001 la determinazione dell’imponibile contributivo segue nuove regole, ossia quelle dell’art. 48 Tuir che concerne la determinazione dell’imponibile fiscale dei redditi assimilati al lavoro dipendente. Nella nuova disciplina costituiscono reddito imponibile tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali; viceversa non concorrono in tutto o in parte alla formazione del reddito le somme elencate nel comma 2 del citato articolo 48 tra cui le erogazioni liberali non superiori a lire 500 mila, la somministrazione di vitto, le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti non superiori complessivamente a lire 4.000.000 nel periodo di imposta.
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