Le modifiche già operative con l’entrata in vigore dal 30/1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, comportano che all’atto dell’assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici ed economici devono consegnare al lavoratore sia la comunicazione prescritta, anche precedentemente, contenente i dati di registrazione a libro matricola, sia la comunicazione prevista dal Dlgs 152/97, per la quale precedentemente era consentito un lasso di 30 giorni. Quest’ultima comunicazione interessa i dati identificativi del datore di lavoro, gli elementi significativi del rapporto di lavoro potendo sostituire gli elementi contrattuali con il puntuale riferimento al contratto applicato.
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COLF, LA DENUNCIA TORNA D’OBBLIGO
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