I contributi INPS e INAIL non possono essere considerati oneri deducibili ai sensi dell’art 10 Tuir. Dal 2001, infatti, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa hanno perso la loro qualifica di redditi di lavoro autonomo non derivante dall’esercizio di arti e professioni e hanno acquisito quella di redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente. Di conseguenza il reddito sul quale vanno effettuate dal sostituto di imposta le ritenute ai fini dell’Irpef e delle addizionali deve essere al netto dei contributi previdenziali e assistenziali di legge.
(Fonte: ItaliaOggi)
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