L’obbligo assicurativo presso l’Inps dei lavoratori parasubordinati trova la sua fonte nella legge n. 335/95 (la riforma Dini delle pensioni) che ha istituito presso l’Inps una nuova forma di previdenza obbligatoria destinata a tutelare le figure professionali emergenti e in costante crescita nel mercato del lavoro, prive d’appositi Albi, oppure quelle attività che la giurisprudenza definisce atipiche, quali le collaborazioni coordinate e continuative (parasubordinati), nonché gli incaricati alla vendita a domicilio (i cosiddetti venditori porta a porta). Per i collaboratori vale il principio di cassa allargato: i compensi dell’anno scorso erogati entro il prossimo 12 gennaio si considerano come fossero stati corrisposti entro il 31 dicembre 2001. Per questi si rende applicabile l’aliquota contributiva Inps (per la gestione separata) vigente nell’anno 2001 (13%), e non quella relativa all’anno in corso (14%).
(Fonte: Italia7Oggi)
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