Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 267 del 24 settembre 2025 ha chiarito che gli avvocati degli enti pubblici devono svolgere le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, occupandosi esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente. Qualsiasi attività di gestione amministrativa, comprese le funzioni disciplinari nei confronti di altri dipendenti, è incompatibile con i requisiti previsti dall’art. 23 della L. n. 247/2012.
Nel caso esaminato, l’avvocato, oltre all’incarico presso l’Avvocatura del Comune, ricopriva anche un ruolo dirigenziale a tempo indeterminato in servizi amministrativi dello stesso Comune, configurando così una violazione delle norme sull’indipendenza professionale.