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CNDCEC: chiarimenti sull’esercizio dell’attività professionale da parte degli iscritti dipendenti

Con il Pronto Ordini n. 91/2023 dello scorso 20 novembre il CNDCEC, in risposta all’Ordine di Cagliari, fornisce chiarimenti in merito all’esercizio dell’attività professionale da parte degli iscritti dipendenti ed, in particolare:

  • alla possibilità di svolgere il tirocinio presso un dominus che eserciti attività professionale come dipendente;
  • alla possibilità per l’iscritto dipendente presso una società di revisione di avere un tirocinante previo consenso del datore di lavoro.

Come affermato nel PO 248/2017, spiega il CNDCEC, l’attività professionale può essere svolta dall’iscritto nell’albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di una società/ente. Le attività svolte da un iscritto dipendente che possono essere considerate “attività professionali” sono quelle oggetto della professione, individuate dall’art. 1 del D. Lgs 139/2005.
All’atto della presentazione della domanda di iscrizione nel registro da parte del tirocinante, nel caso in cui il dominus svolga la propria attività professionale come dipendente, dovrà essere indicato il suo orario di lavoro presso l’ente/società. Inoltre, in questi casi, è opportuno acquisire da parte dell’iscritto anche una dichiarazione sostituiva di atto notorio ex art. 47 d.P.R. 445/2000 relativa al suo inquadramento all’interno dell’ente/società ed alle attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente.
Il professionista che è in grado di formare il tirocinante per almeno 20 ore settimanali, spiega infine il CNDCEC, avrà anche il suo domicilio professionale presso l’ente/società del quale è dipendente.

Relativamente alla possibilità per il professionista dipendente di una società di revisione di
avere un tirocinante, il Consiglio Nazionale rinvia al contenuto dell’informativa n. 23/2011 e precisa che l’attività di revisione è sicuramente un’attività rientrante tra le attività professionali e quindi idonea ad essere oggetto del tirocinio necessario per l’accesso alla professione
Il CNDCEC chiarisce infine che il non esercizio della professione da parte degli iscritti non deve essere annotato nell’albo in quanto non rappresenta un dato rilevante al fine della tenuta dell’albo stesso. Per l’iscrizione, infatti, non è richiesto l’effettivo esercizio della professione e neanche il possesso di partita IVA.

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