Con la sentenza n. 236 del 29 dicembre 2015 il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che l’avvocato che, dopo aver collaborato alla stipula di una transazione ed aver assicurato il suo puntuale adempimento da parte del proprio assistito, ometta di fornire risposte o spiegazioni richiestegli dal legale avversario sull’inadempimento del proprio cliente alla transazione stessa, contravviene all’obbligo deontologico di correttezza e lealtà nei confronti dei Colleghi. (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
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