Curiosa è la questione relativa alla possibilità data al curatore fallimentare di ricorrere agli strumenti di cui alla legge finanziaria 2003. Quest’ultima, infatti, a differenza delle precedenti leggi di sanatoria fiscale (leggi 516/82 e 413/91) espressamente non contempla la previsione che al condono possa aderire anche il curatore.
Più precisamente, la circolare 12/E del 21 febbraio 2003, al punto 2.1.3., legittima sì il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, ad avvalersi delle disposizioni agevolative di cui alla legge finanziaria 2003. Anche se il curatore può avvalersi del condono esclusivamente alla rigorosa condizione che il risultato conseguibile corrisponda al l’interesse del ceto creditorio, a nulla valendo valutazioni di convenienza od opportunità riferite al fallito.
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