L’invio on-line dei documenti societari è possibile solo per i bilanci e gli elenchi dei soci e dei titolari delle azioni, quindi, per tuuti quei documenti previsti dall’art. 2435 del codice civile.
Nessun altro atto societario potrà essere trasmesso via internet al Registro imprese, autografato con firma digitale.
Le Camere di Commercio avranno un potere-dovere di controllo sui professionisti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive di idoneità al deposito telematico dei bilanci.


