L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 3 dell’8 ottobre 20189, si è espressa relativamente al corretto trattamento tributario del servizio reso tramite App mobile per smartphone per servizi sostitutivi di mensa aziendale ed ha chiarito che, tale servizio, è assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto.
Ai fini IRPEF la determinazione del reddito di lavoro dipendente sarà determinato dalle condizioni di cui all’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR
Ai fini IRES, invece, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non è soggetto alle limitazioni di deducibilità disposte dall’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Relativamente all’imposta sul valore aggiunto, concludono le Entrate, si applicheranno le aliquote ridotte del 4 e 10 per cento (nn. 37 e 121 della Tabella A, allegata al d.P.R. del 26 ottobre 1972 n.633).


