L’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E del 03/02/04 ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 40 del D.L. 269 30/09/03, relativo alla tassazione dell’utile prodotto in capo alle societa’.
Nel nuovo regime il reddito viene tassato solo nel momento in cui viene prodotto, mentre la successiva distribuzione degli utili ai soci non viene assoggettata ad alcuna imposizione: pertanto l’Ires sara’ versata dalle societa’ a titolo definitivo; come gia’ noto, ai soci non spetterà alcun credito d’imposta sugli utili percepiti.


