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Chiarimenti dell’Agenzia Entrate sul termine di versamento della cedolare secca

L’art. 3, c. 4, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che la cedolare secca va versata entro il termine stabilito per il versamento dell’IRPEF.
L’art. 17, c. 3, lett. a), del D.P.R. 435/2001, prevede, inoltre, che il pagamento del 1° acconto IRPEF vada effettuato entro la data prevista per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

Con l’entrata in vigore dell’art. 7-quater, c. 19-20 del D.L. n. 193/2016, il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF è stato posticipato dal 16 giugno al 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione.

L’Agenzia Entrate, con la circolare 8/E del 7 aprile 2017, ha chiarito che anche il termine per il versamento del saldo e del primo acconto della cedolare secca è stato posticipato a tale data.
Per effetto delle modifiche sopraccitate il termine del 16 giugno indicato all’art. 7, c. 2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, relativo al versamento del primo acconto della cedolare secca, non è più applicabile. Il termine, peraltro, era stato così stabilito poiché coincideva quello previsto per il versamento del primo acconto dell’IRPEF.

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