Con la nota n. 84724 del 10 ottobre 2016 L’agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito al nuovo Codice doganale.
L’Agenzia ricorda che dal 1° maggio 2016 la riscossione dell’IVA che grava sulle operazioni effettuate nel regime di trasformazione sotto controllo doganale è effettuata tramite la sospensione del dazio e dell’IVA all’atto del vincolo della merce al regime e la successiva riscossione dei diritti doganale all’atto dell’importazione definitiva. L’Iva può essere assolta anche presentando la dichiarazione d’intento per l’utilizzo del plafond.
Gli operatori economici che utilizzano tale procedura non possono più usufruire, in sede d’importazione dei prodotti trasformati, dell’esenzione o della riduzione daziaria; dal 1° maggio 2016 viene quindi applicata l’aliquota daziaria prevista dalla tariffa doganale senza potersi avvalere del certificato di origine preferenziale presentato all’atto del vincolo della merce.
Fonte: nota n. 84724 dell’Agenzia delle Dogane del 10 ottobre 2016.


