L’articolo 29 del disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 prevede che in tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, e’ necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa puo’ essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto.
Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui sopra, nonche’ le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti saranno a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.


