Con l’ordinanza 22090 del 31 ottobre 2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che i debiti accollati da parte del cessionario non possono essere scomputati da quanto dichiarato nell’atto al fine della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro da versare.
Per la determinazione della base imponibile rileva la natura dei debiti: le passività relative all’esercizio dell’azienda possono essere dedotte, i debiti personali dell’imprenditore no, anche se relativi all’acquisizione dell’azienda.
Fonte: ordinanza n. 22090 della Corte di Cassazione.


