La cessazione dell’attività d’impresa non ferma la detrazione dell’Iva sugli acquisti effettuati successivamente, se inerenti e necessari.
Il soggetto che ha cessato un’attività commerciale ma che continua a pagare il canone di affitto e gli oneri inerenti al locale già destinato a tale attività, in forza di un divieto di recesso contenuto nel contratto, si considera soggetto passivo e può detrarre l’imposta sulle predette spese.
Questo l’interessante principio stabilito dalla Corte di giustizia dell’Ue con una sentenza del 3 marzo 2005.


