Dal 1° gennaio 2018 è cessato l’obbligo di versamento del contributo di solidarietà (pari allo 0,50% della retribuzione imponibile) di cui all’articolo 24, comma 21, del D.L. n. 201/2011.
L’obbligo riguardava, nello specifico, gli iscritti alle gestioni ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai, nonché Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che, alla data del 31.12.1995, avevano maturato una anzianità contributiva nelle gestioni stesse pari o superiore a cinque anni, un contributo di solidarietà.
Lo ricorda l’INPS con il messaggio n. 772 del 20 febbraio 2018.
I datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze personale già soggetto al contributo di solidarietà in argomento, precisa l’Istituto, non sono quindi più tenuti a versare il predetto contributo a decorrere dalle denunce di competenza del mese di gennaio 2018. Per tale scopo, dal 1° gennaio 2018 è stata disposta la cessazione della validità del codice “M240”, avente il significato di “Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL 201/2011 (0,50%)”.
I datori di lavoro che abbiano comunque versato il contributo di solidarietà con la denuncia di gennaio 2018, potranno recuperare il relativo importo sulle denunce di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018. A tal fine, valorizzeranno all’interno del flusso Uniemens il codice causale già in uso “L241”, presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.


