L’ufficio può essere condannato al pagamento delle spese processuali anche in caso di cessata materia del contendere. È questa la conclusione cui è pervenuta la commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. X, sentenza n. 907 del 23/8/02 che ha disposto il pagamento delle spese a carico dell’Ufficio delle entrate chiamato in causa nonostante la declaratoria di cessata materia del contendere a seguito dell’annullamento dell’atto impugnato.
La previsione dell’articolo 46 del dlgs 546/92 non esclude infatti che il giudice adito possa disporre a carico dell’amministrazione finanziaria la rifusione degli oneri della lite nel caso in cui l’estinzione del processo sia derivata dall’annullamento dell’originario atto di accertamento per autotutela riproposto, riveduto e corretto, in un nuovo avviso anch’esso pendente in commissione.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, IL FISCO PAGA LE SPESE PROCESSUALI
Fonte:


