L’ente di previdenza può essere chiamato a risarcire i danni provocati da inesattezze o imprecisioni date nelle comunicazioni.
Secondo la Cassazione (sentenza 24 aprile 2004 n. 7859), l’Istituto deve fornire dati sulla posizione contributiva con valenza certificativa: il prospetto va redatto con criteri di diligenza e soprattutto di comprensibilità da parte di persona con livello culturale minimo compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.


