La sentenza della Corte Costituzionale n° 307 del 2002 (depositata ieri in cancelleria) ha dichiarato la legittimità dell’art. 36 del dlgs n. 241/97 nella parte in cui, introducendo la certificazione tributaria, ne attribuisce il rilascio in via esclusiva ai revisori contabili iscritti da almeno cinque anni negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, a condizione che costoro abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti nel corso del periodo di imposta a cui si riferisce la certificazione. Escludendo così dalla possibilità di rilascio i tributaristi non iscritti agli ordini.
(Fonte: ItaliaOggi)
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