Il Consiglio di Stato nella decisione n. 421/2006 ha stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo di beni mobili registrati.
Dopo vari contrasti, con la pronuncia sopra citata il Consiglio di stato ha deciso che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non a quello amministrativo.


