L’art. 23 della legge 134/2001, che ha riformato le disposizioni sul gratuito patrocinio, ha abrogato con decorrenza 1° Luglio 2002, l’articolo unico della legge 2 Aprile 1958 n° 319 che stabiliva l’esenzione dalle imposte di bollo e di registro per il processo del lavoro. Secondo l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, nel sollecitare l’intervento immediato del Ministero della Giustizia per fare chiarezza sulla questione, tale innovazione va letta nell’intreccio con le disposizioni della Finanziaria per il 2000 che rivoluziona il prelievo sugli atti giudiziari introducendo il contributo unificato. Tutti i procedimenti che già fossero esenti, alla data di entrata in vigore del nuovo contributo unificato previsto dal prossimo 1° Luglio, continueranno (secondo questa interpretazione) ad essere “liberi” da tributi.
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CAUSE DI LAVORO SENZA TICKET FISCALE
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