Per gli atti giudiziari relativi alle controversie di lavoro non si pagano le imposte di registro e di bollo. Un comunicato dell’Agenzia delle entrate provvede a chiarire la complessa questione, conseguente all’abrogazione dell’art. 10 della legge 533/73 (che prevedeva appunto l’esenzione dalle imposte sugli atti giudiziari nei processi di lavoro e previdenziali). Due norme fiscali, infatti, sanciscono la vigenza dell’esenzione: l’art. 10 della tabella allegata al dpr 131/86 che ricomprende gli atti in questione tra quelli per i quali non vi è obbligo di registrazione e l’art. 12 della tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 che ne prevede espressamente l’esenzione dall’imposta di bollo in modo assoluto.
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CAUSE DI LAVORO, IL BOLLO E’ INUTILE
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