Il pagamento della sanzione ridotta in materia di Iva, eseguito secondo le disposizioni previste dall’articolo 58, comma 4, del Dpr 633/72, non consente al contribuente di poter chiedere successivamente il rimborso della somma pagata.
La Corte di cassazione, con la sentenza 12695 del 9 luglio 2004, ha affermato che si tratta di un versamento che è funzionale a definire irrevocabilmente, sulla base di una libera scelta del contribuente, il profilo sanzionatorio del singolo rapporto tributario.
Inoltre il profilo meramente tributario del rapporto, avendo una vicenda autonoma rispetto alla sanzione, continua a poter essere contestato dal contribuente, nonostante l’avvenuto pagamento del sesto della pena edittale.


