Per fabbricati che presentano i requisiti di inagibilità e inabilità, l’articolo 8, comma 1 del dgs 504/1992 prevede una riduzione dell’imposta pari al 50% applicabile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono entrambe le condizioni citate. Il legislatore ha precisato che l’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (per esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità di un fabbricato produttivo o dell’inabitabilità di un’abitazione può avvenire mediante una perizia effettuata dall’ufficio tecnico comunale (con spese a carico del proprietario), oppure da parte del contribuente tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 ed esente dall’imposta di bollo.


