Nel decreto legislativo 213 del 1998, all’articolo 17, non è previsto alcun termine esplicito entro il quale operare la conversione del capitale sociale in Euro. Alle società sono inoltre concessi due anni di tempo, a conversione avvenuta, per effettuare gli adempimenti burocratici conseguenti (carta da lettera, emissione dei titoli, ecc.). Le opinioni in proposito sono molteplici: c’è chi sostiene che la società che non converta il capitale si troverà in stato di liquidazione, altri invece ritengono che non conseguiranno particolari conseguenze per tali soggetti. In realtà si tratta di capire se la mancata conversione comporti una qualche responsabilità per l’organo amministrativo che non si presti ad adempiere una previsione di legge, non adottando in proprio la delibera di conversione o non convocando a tal fine un’assemblea.
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