Con la circolare 12/E del 2003, viene ampliata l’efficacia del condono tombale. L’art. 9, comma 1, della L. 289/2002 stabilisce che i redditi conseguiti all’estero non possono essere definiti con il condono automatico, ma solo con la dichiarazione integrativa disciplinata all’art. 8, comma 5. Pertanto, il perfezionamento della definizione automatica non esaurisce i poteri di accertamento fiscale e contributivo relativi ai redditi e imponibili in esame. La circolare 12/E, precisa che «si considerano conseguiti all’estero i redditi, imponibili in Italia, derivanti da attività detenute all’estero e, in ogni caso, i redditi di qualsiasi fonte attraverso i quali, con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, sono state costituite attività o realizzati investimenti al l’estero».
(Fonte: Il Sole 24Ore)
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
CAPITALI ALL’ESTERO, PIU’ SPAZIO AL TOMBALE
Fonte:


