Nel corso di Telefisco 2002, ci sono stati importanti chiarimenti anche sulla rivalutazione dei cespiti aziendali e sull’affrancamento del valore delle partecipazioni possedute al 1º gennaio 2002. La disposizione prevede che la rivalutazione assume effetto, ai fini fiscali, dal secondo periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. Questo comporta che alcuni cespiti rivalutati, possano essere ceduti prima del periodo d’imposta nel corso del quale la rivalutazione assume rilevanza fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la plusvalenza che si determina nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione e che, dal punto di vista fiscale, non tiene ovviamente in considerazione l’effetto della rivalutazione, si deve considerare definitiva a tutti gli effetti. Ciò comporta l’irrilevanza della rivalutazione, con due conseguenze: al soggetto che ha eseguito la rivalutazione viene attribuito un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione del bene ceduto. Il credito non rappresenta un componente positivo di reddito e deve essere portato in aumento della riserva di rivalutazione; il vincolo della riserva in sospensione d’imposta viene meno, non avendo il contribuente usufruito della rivalutazione.
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CAPITAL GAIN, SULLE PARTECIPAZIONI AFFRANCAMENTO ANCHE PARZIALE
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